Dal 2 agosto 2026 entrano in applicazione le regole di trasparenza previste dall’articolo 50 dell’AI Act. Per molte aziende europee significa dover rendere più chiaro quando una persona sta interagendo con un sistema di intelligenza artificiale o viene esposta a determinati contenuti generati o manipolati dall’AI.
Non significa, però, che ogni email, immagine o testo realizzato con l’aiuto di un assistente AI debba automaticamente mostrare un’etichetta. Gli obblighi cambiano in base al ruolo dell’azienda, al sistema utilizzato, al tipo di contenuto e alla presenza di un vero controllo umano.
Per le PMI il primo passo non è aggiungere avvisi ovunque. È capire quali strumenti AI sono già presenti nei processi aziendali, chi li gestisce e in quali casi entrano direttamente in contatto con clienti, dipendenti o pubblico.
Cosa cambia dal 2 agosto 2026
Le nuove indicazioni della Commissione europea distinguono tra due ruoli principali:
- il provider, cioè chi sviluppa un sistema AI o lo fa sviluppare e lo offre con il proprio nome o marchio;
- il deployer, cioè l’azienda o il professionista che utilizza un sistema AI sotto la propria responsabilità per finalità lavorative.
La distinzione è importante perché gli obblighi non sono uguali.
I provider di sistemi che interagiscono direttamente con le persone, come chatbot, agenti AI e avatar, devono progettare l’esperienza in modo che l’utente sappia di parlare con un’intelligenza artificiale, salvo i casi in cui sia già evidente. L’informazione deve comparire fin dall’inizio della prima interazione ed essere chiara e accessibile.
I provider di sistemi generativi devono inoltre rendere rilevabili i contenuti sintetici attraverso marcature leggibili dalle macchine, nei casi previsti dalla normativa.
I deployer, invece, devono prestare particolare attenzione all’uso professionale di:
- sistemi di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica;
- deepfake audio, video o immagini;
- testi generati o manipolati dall’AI su temi di interesse pubblico, quando mancano un controllo umano sostanziale e una responsabilità editoriale.
Un chatbot aziendale deve dichiarare di essere un’AI?
Se un sistema è progettato per sostenere una vera conversazione diretta con una persona, l’utente deve essere informato che sta interagendo con un’AI, a meno che questo sia evidente.
Per una PMI che integra sul sito un chatbot fornito da terzi, la domanda pratica diventa quindi: il fornitore ha previsto un messaggio chiaro all’inizio della conversazione? La documentazione spiega come vengono gestiti trasparenza, dati e registrazioni? È possibile capire quando risponde l’AI e quando interviene una persona?
Un avviso semplice può essere sufficiente:
Stai interagendo con un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale. Puoi richiedere in qualsiasi momento l’intervento di una persona.
Il testo preciso deve naturalmente essere coerente con il funzionamento reale del servizio.
Deepfake e contenuti realistici: quando serve una dichiarazione
L’AI Act considera deepfake i contenuti audio, video o visivi generati o manipolati dall’AI che assomigliano a persone, oggetti, luoghi o avvenimenti esistenti e che potrebbero apparire autentici.
In questi casi la dichiarazione deve essere comprensibile e percepibile senza strumenti tecnici. Non basta quindi affidarsi esclusivamente a un metadato nascosto o a una marcatura leggibile soltanto da un software.
Per contenuti chiaramente artistici, creativi, satirici o di finzione, l’informazione può essere presentata in modo compatibile con l’esperienza, senza compromettere la fruizione dell’opera.
Per le aziende che utilizzano avatar realistici, testimonial sintetici, ricostruzioni video o voci artificiali, diventa importante definire una regola editoriale prima della pubblicazione, non quando il contenuto è già online.
Testi generati con l’AI: non serve etichettare tutto
Uno dei punti più rilevanti per le imprese riguarda i testi.
L’obbligo specifico di etichettatura per i deployer interessa i testi generati o manipolati dall’AI pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. La Commissione include, per esempio, politica, salute pubblica, sicurezza, ambiente, diritti fondamentali e sviluppi economici o scientifici rilevanti per il dibattito pubblico.
Esiste però un’esenzione importante: il testo non deve essere etichettato quando è stato sottoposto a un controllo umano sostanziale o a un vero processo editoriale e una persona o un’organizzazione mantiene la responsabilità della pubblicazione.
Una semplice correzione grammaticale non è sufficiente. Il controllo umano deve riguardare il contenuto, le fonti, l’accuratezza e il significato di ciò che viene pubblicato.
Per una PMI questo significa che l’AI può continuare a supportare la scrittura di articoli, comunicazioni e materiali informativi. Serve però un processo chiaro di revisione e approvazione, soprattutto sui temi sensibili o di interesse pubblico.
Cosa non cambia per l’uso quotidiano dell’AI
Le linee guida evitano un approccio indiscriminato. Non tutte le funzioni assistive rientrano negli stessi obblighi.
Attività come correzione ortografica, modifiche standard, supporto alla formattazione o utilizzi esclusivamente interni non comportano automaticamente la necessità di applicare un’etichetta pubblica.
Anche i contenuti creati prima del 2 agosto 2026 non devono essere etichettati retroattivamente. La Commissione incoraggia comunque la trasparenza volontaria quando può aiutare le persone a comprendere meglio ciò che stanno vedendo.
Una checklist pratica per le PMI
Prima di aggiungere nuovi strumenti AI o automazioni, conviene eseguire questi controlli:
- Creare un inventario degli strumenti AI utilizzati. Includere chatbot, generatori di testo e immagini, avatar, trascrizione, analisi dei dati e automazioni.
- Distinguere uso interno e uso rivolto al pubblico. Un assistente usato da un dipendente non ha lo stesso impatto di un chatbot aperto ai clienti.
- Chiarire il ruolo dell’azienda. Capire se l’impresa sta semplicemente utilizzando un servizio o lo sta offrendo con il proprio nome e sotto la propria responsabilità.
- Verificare fornitori e documentazione. Controllare come il prodotto gestisce marcature, avvisi, dati personali, registrazioni e passaggio a un operatore umano.
- Definire etichette semplici e comprensibili. Gli avvisi devono spiegare cosa sta succedendo senza nascondersi dietro formule vaghe.
- Introdurre una revisione editoriale reale. Per i contenuti pubblici, assegnare a una persona la responsabilità di verificare fatti, fonti e messaggio finale.
- Conservare una traccia delle decisioni. Documentare strumenti utilizzati, approvazioni e criteri adottati aiuta a mantenere il processo sotto controllo.
La vera sfida non è mettere un’etichetta
La trasparenza è soltanto la parte visibile. Il problema più ampio per molte PMI è che gli strumenti AI vengono introdotti da reparti, collaboratori o fornitori diversi senza una mappa comune.
Prima di automatizzare un processo bisogna sapere quali dati vengono utilizzati, chi può accedervi, chi controlla il risultato e cosa succede quando il sistema sbaglia.
L’AI Act rende questa esigenza più urgente, ma il vantaggio non è soltanto normativo. Un’azienda che conosce i propri strumenti AI riduce i rischi, evita duplicazioni e può usare l’automazione con maggiore continuità.
MeKraken aiuta le PMI a collegare intelligenza artificiale, processi, sicurezza e responsabilità operative. Se nella tua azienda sono già presenti chatbot, automazioni o contenuti generati dall’AI, possiamo partire da una mappatura concreta degli strumenti e delle priorità.
Scopri come applichiamo l’AI alle aziende oppure richiedi un confronto con MeKraken.
Fonti ufficiali
- Commissione europea — Linee guida sugli obblighi di trasparenza per provider e deployer di sistemi AI
- Commissione europea — Domande e risposte sull’articolo 50 dell’AI Act
- AI Act Service Desk — Timeline di applicazione dell’AI Act
Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Gli obblighi applicabili dipendono dal ruolo dell’organizzazione, dal sistema utilizzato e dal caso concreto.